Siamo a comunicare che la Legge Regionale attuativa del DPR n.74 (la norma con la quale sono stati introdotti i nuovi libretti di impianto per il “caldo” e per il “freddo” ed i nuovi rapporti di efficienza energetica, nonchè definite le nuove modailtà di effettuazione delle campagne di verifica degli impianti termici e di condizionamento, è quasi in dirittura di arrivo.

Ciò detto, nelle more dell’approvazione della nuova legge regionale e del relativo regolamento, si tiene a precisare quanto segue:
Libretto di Impianto (da compilarsi da parte dell’installatore in caso di nuovo impianto e del manutentore in caso di vecchio impianto):
si conferma che l’obbligo di dotare gli impianti termici e di condizionamento del nuovo libretto di impianto, decorre, come già comunicatovi con le precedenti mail, dal 16 Ottobre 2014; ovviamente l’obbligo scatta nel momento in cui fate la prima manutenzione utile dell’impianto. Il modello, al momento, è quello ministeriale che Vi abbiamo già inviato anche su supporto digitale. Si può anticipare che la Regione, forse, non apporterà modifiche all’attuale modello ministeriale fatta eccezione per l’aggiunta di un documento consistente in una dichiarazione riguardante la frequenza e l’elenco delle operazioni di controllo e manutenzione che per ogni impianto dovranno essere effettuate.
Al riguardo si ricorda che la normativa vigente prevede che la frequenza e la periodicità dei vari interventi di manutenzione sono stabiliti dalle case costruttrici; in mancanza di precise disposizione valgono, per i nuovi impianti, le disposizioni degli installatori mentre per i vecchi impianti le disposizioni dei manutentori.
Esempio: vecchio impianto per il quale non ci sono precise disposizioni della casa costruttrice = in tal caso sarà il manutentore che dovrà compilare la dichiarazione sopra menzionata stabilendo la frequenza e la periodicità della pulizia della caldaia e della prova di combustione.
Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (n.4 allegati distinti a seconda della tipologia degli impianti):
si conferma che la normativa vigente prevede, al di là della periodicità e frequenza degli interventi manutentori, che ogni anno venga fatta la prova di efficienza energetica da compilarsi sui n.4 nuovi modelli ministeriali già trasmessivi anche su supporto digitale. Tale obbligo, come per il libretto, è scattato dal 16 Ottobre u.s.
Si può anticipare che I predetti allegati, attestanti l’avvenuta prova di efficienza energetica, da farsi, come detto, ogni anno, dovranno essere inviati alle Province o ai Comuni (oppure agli organismi affidatari) ogni 2 anni. Ogni 4 anni l’utente dovrà apporre il bollino mentre per l’invio intermedio da farsi dopo i primi due anni il bollino non sarà necessario perchè il bollino sarà quadriennale.