D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articoli salienti

Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro

  • 1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

    • a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,
      condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

      • 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e
        dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente
        sigillati, etichettati come tali;
      • 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
      • 3) installazione;
      • 4) manutenzione o riparazione;
    • b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che
      contengono gas fluorurati ad effetto serra:

      • 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
      • 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
      • 3) installazione;
      • 4) manutenzione o riparazione;
    • c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
    • d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
      li contengono;
    • e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria
      dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.
  • 2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua
    istituzione:

    • a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
      d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
    • b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori
      contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
    • c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
    • d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
    • e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
  • 3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente
    esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
  • 4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e
    2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio
    competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
  • 5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’articolo 9

Art. 9. Obbligo di certificazione e attestazione

  • 1. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in
    possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo
    5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle
    competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n.
    304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
  • 2. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un
    certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del
    predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
  • 3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di
    un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del
    completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle
    conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5
    giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione.
  • 4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di
    certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato.
  • 5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in
    consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un
    organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato Avvertenza: l’unico testo ufficiale degli atti normativi è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale all’impresa nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’Allegato B.2.1, che forma parte integrantedel presente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato
    provvisorio di cui all’articolo 10, comma 2.
  • 6. L’obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività effettuate nel luogo di produzione:

    • a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e
      pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, comma 3, del
      regolamento (CE) n. 303/2008;
    • b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione
      antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
      (CE) n. 304/2008.

Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

  • 1. E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle
    risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e
    delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi
    fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.
  • 2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
    ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di
    valutazione della conformità e l’Organismo di accreditamento.
  • 3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
    • a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonchè degli organismi di valutazione
      della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
    • b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
    • c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
    • d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;
    • e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o
      esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
    • f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e
      che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.
  • 4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
    tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  • 5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per
    territorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.
    580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai
    sensi del comma 3 dello stesso articolo.
  • 6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di
    iscrizione al Registro, nonchè le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del
    possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
  • 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono
    pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

    • a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;
    • b) domande di certificazione provvisoria di cui all’articolo 10;
    • c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.
  • 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità
    predisposte dalle Camere di commercio

Art. 15. Registro dell’impianto

  • 1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore,
    contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura’ di cui
    all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
  • 2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto
    serra tengono il ‘Registro del Sistema’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.
  • 3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall’articolo 3,
    paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a
    disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela
    del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  • 4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell’ambiente e
    della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
    ambientale (ISPRA).

Decreto Sanzioni: ecco quanto costa violare gli obblighi disposti dal regolamento CE 842/06

  • 1. Violazioni degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati (art.3)
    (la sanzione verrà comminata salvo il fatto non costituisca reato)

    OGGETTO DEL CONTROLLO PER I POSSESSORI DEGLI IMPIANTI EVENTUALE SANZIONE IN EURO
    -Annuale applicazioni con 3 kg. o più di gas
    -Semestrale per applicazioni contenenti 30 o più kg. di gas
    -Trimestrale per applicazioni con 300 o più kg. di gas
    -Annuale per sistemi rilevamento perdite su impianti contenenti 300 kg
    da • 7.000
    a • 100.000
    Utilizzo di persone non certificate per controllo perdite di impianti di cui ai punti 1, 2, 3 da • 7.000
    a • 100.000
    Mancata tenuta del registro dell‚apparecchiatura o del sistema da • 7.000
    a • 100.000
  • 2. Violazioni degli obblighi in materia di recupero di gas fluorurati (art. 4)
    (la sanzione verrà comminata salvo il fatto non costituisca reato)

    OGGETTO DEL CONTROLLO PER I POSSESSORI DEGLI IMPIANTI EVENTUALE SANZIONE IN EURO
    Utilizzo di personale non certificato nel recupero di gas da apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore in fase di manutenzione e riparazione da • 10.000
    a • 100.000
    Mancato recupero del gas assicurandone contestualmente il corretto smaltimento o il riciclaggio da • 7.000
    a • 100.000
  • 3. Violazione degli obblighi del regolamento a carico delle imprese (art.5)
    (la sanzione verrà comminata salvo il fatto non costituisca reato)

    OGGETTO DEL CONTROLLO PER I TECNICI DEL FREDDO EVENTUALE SANZIONE IN EURO
    – Utilizzo di personale non certificato per attività di recupero e contenimento perdite da • 10.000
    a • 100.000
    Utilizzo di personale non certificato per attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore ed antincendio contenenti gas fluorurati da • 10.000
    a • 100.000
    Mancata iscrizione al Registro Telematico istituito presso le Camere di Commercio da • 1.000
    a • 10.000

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